Milano-Investigatore Privato - Costi e Preventivo-Tariffario Autorizzato Il costo orario Investigatore privato a Milano è di 40 piu iva Chiedi Preventivo spese
Italiano
Italiano

Investigatore Privato Milano-Agenzia Autorizzata-Costi-Tarriffario e Preventivi

 

 

Quanto costa un investigatore privato a Milano? Come è facile intuire, gli investigatori privati a Milano hanno tariffe e prezzi variabili che si basano  sulla complessità delle indagini da svolgere. In linea di massima le investigazioni in ambito Privato-Aziendali  e famigliari  sono tra le più richieste ed i costi orari partono da un minimo di 40 euro ad un massimo di 80 euro per agente operativo.  A livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro al giorno. I detective privati specializzati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro.

 Investigatore privato  Milano-Costi e tariffe-news-investigatore-privato. In linea generale la tariffa oraria a Milano applicata ad una investigazione privata Agenzia autorizzata parte da un costo minimo di € 40,00 (per agente, IVA piu spese. Investigatore privato Milano Autorizzato dalla Prefettura. Agenzia investigativa per investigazioni private e aziendali in tutta Italia. Milano Agenzia Investigazione Privata  è un'agenzia investigativa Leader dal 1991-specalizzata  indagini in ambito aziendale, privato e difensivo grazie a un pool  di esperti.

 Investigatore Privato Milano; Report con Foto e documenti Uso Legale;Agenzia Investigativa Milano;Infedeltà;concorrenza;indagini bancarie Controllo Dipendenti e Soci. Investigatore privato gratis;investigatore privato vicino a me;investigatore privato economico;investigatore privato è legale; investigatore privato tradimento costi;investigatore privato cosa può fare;investigatore privato online;investigatore privato milano;investigatore privato gratis;investigatore privato tradimento costi


Agenzia Idfox Leader investigazioni aziendali, private, assicurative e difensive e security non armata.
Agenzia investigativa autorizzata  Aut.Gov. n.9277/12B15E, Agenzia investigativa Idfox Milano
Investigatore privato Milano Autorizzato dalla Prefettura di Milano sino dal 1992, . Agenzia investigativa per investigazioni private e aziendali in tutta Italia.
Investigatore privato a Milano: costi e tariffe -
In linea generale la tariffa oraria a Milano applicata ad una investigazione privata parte da un costo minimo di € 50.00 (per agente, IVA e spese escluse)

                                                  FATTI    NON   PAROLE     !!!

Quanto costo un investigatore Privato a Milano?   listino prezzi autorizzato, i costi giornalieri  e le tariffe orarie applicate per un  investigazione privata partono da un  minimo di € 50,00  (per agente, oltre iva), l'abusivo costa meno e non vi garantisce nessun tipo di attività e vi truffa!!! DIFFIDATE!!!

IDFOX SRL, pone un'esperienza ultraventennale nel settore delle investigazioni e utilizza tutte le opportune tecniche nell’attività di intelligence, ricercando mezzi e sistemi sempre all’avanguardia, avvalendosi nello specifico di esperti del settore di provata affidabilità, maturata esperienza professionale, con studi strategici finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo: investigazioni Private_infedeltà coniugale_affido minori_assegno mantenimento_investigazioni aziendali_concorrenza sleale_violazione marchi e brevetti_investigazioni internazionali_infromazioni finanziarie_recupero crediti_bonifiche telefoniche_indagini difensive_indagini informatiche.  L'investigatore privato è un professionista in possesso di licenza, rilasciata dalla Prefettura di competenza ex art. 134 T.U.L.P.S., Come diventare un Investigatore Privato - Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi?

 

In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per operatore (C.I.I.E.), ha un costo minimo di € 55 (IVA

Investigatore privato Milano, I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere. Idfox  è un'agenzia di investigazioni private che dal 1991 si occupa di indagini aziendali 

L'impegno costante dimostrato e il continuo aggiornamento professionale, associato alle tecniche d’indagine applicate, tenuto conto del radicale mutamento dei tecnicismi investigativi, fanno dell’ IDFOX SRL Investigazioni una società leader nel settore. 

L'agenzia investigativa IDFOX SRL Investigazioni autorizzata dalla Prefettura di Milano, sino dal 1992, è sinonimo, da sempre, di affidabilità, efficacia, efficienza. Apprezzata dai clienti per i “risultati” ottenuti, si è evidenziata anche per la sua riservatezza, caratteristica fondamentale in tale ambito. 

In questi contesti, la professionalità è titolarità indispensabile per la concretizzazione dei risultati e l’eccellente attività dell’ agenzia “IDFOX SRL” ® è certificata dai numerosi e brillanti risultati, raccolti in campo civile e penale.

 

Contattateci per un preventivo gratuito e senza impegno
IDFOX SRL sas Via Luigi Razza 4 - 20124 Milano 

 Tel.02344223 (r.a.)

 www.idfox.it mail: max@idfox.it

 

CHI SIAMO:  

 

L’agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.

La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.

L’agenzia investigativa IDFOX Investigazioni è stata fondata da Max Maiellaro.        

 Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni,  marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence. L’agenzia investigativa IDFOX fornisce documentazioni valide per uso legale, tra le quali: perizie e relazioni tecniche; servizi di osservazione documentati con foto e video.

Garantiamo la massima riservatezza, professionalità e risultati certificati. 

IDFOX SRL è autorizzata con licenza per investigazioni private ed Aziendali - Art.134 TULPS; Indagini Penali - autorizzazione Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/00 l'effettuazione di indagini difensive a favore della difesa rilasciate dalla Prefettura di Milano ed autorizzazione Agenzia Recupero Crediti n.13/D Questura Milano. 

 

Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia. 

 

INVESTIGAZIONI INDUSTRIALI 
Concorrenza sleale - Controspionaggio e Antisabotaggio Industriale - Infedeltà Professionale di Soci e Dipendenti - Ammanchi contabili - Operazioni Finanziarie illecite - Assenteismo dei dipendenti - Fughe di notizie - Scorrettezze nell’assegnazione di appalti - Protezione marchio aziendale - Contraffazione dei prodotti – Diffusione o sabotaggio dei segreti industriali - Protezione dei brevetti - Indagini su furti – Indagini Recupero refurtiva - Bonifiche telefoniche ed ambientali (cimici, microspie etc..).

INVESTIGAZIONI PRIVATE
Infedeltà coniugale – riduzione e/o aumento assegno mantenimento; indagini affidamento minori - Osservazione comportamento giovanile - Protezione dei minori (droga etc.) - Rintraccio persone scomparse. Sorveglianza per la protezione da adescamenti e circonvenzioni di minori, anziani e incapaci - investigazioni per delitti di stalking o molestie. 

INDAGINI DIFENSIVE 
L’investigatore privato, su mandato legale, è autorizzato a svolgere le indagini difensive (Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/2000), nonché attività investigativa preventiva (art. 391/nonies), individuazione elementi di prova a favore dell' indagato o della parte lesa, sopralluoghi tecnici e, colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione informazioni (art. 391/bis).

INVESTIGAZIONI ECONOMICHE FINANZIARIE E RECUPERO CREDITI
Investigazioni commerciali - patrimoniali - personali e societari - Controllo solvibilità e affidabilità verifica protesti - Rintraccio debitori irreperibili - Rintraccio beni mobili ed immobili pignorabili, ricerca e rintraccio di beni occultati all’estero.


Agenzia Investigativa Internazionale

IDFOX SRL è un’organizzazione internazionale con corrispondenti on line in tutto il mondo: la nostra organizzazione ci consente di svolgere indagini a livello nazionale e internazionale.

 

Paesi con cui operiamo:

Stati Uniti, Brasile, Messico, Canada, Cuba, Jamaica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Cile, Argentina, India, Cina, Sud Corea, Giappone, Vietnam, Thailandia, Cambogia, Singapore, Filippine , Egitto, Tunisia, Marocco, Israele, Libia, Turchia, Grecia, Libano, Algeria, Oman, Arabia Saudita e Yemen, Kenya, Sud Africa, Santo Domingo, Tanzania, Senegal, Madagascar, Nigeria, Spagna, Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Belgio, Olanda, Romania, Bulgaria, Mosca, Ucraina, Danimarca, Cecoslovacchia, Slovacchia, Svezia, Norvegia, Germania, Austria, Gran Bretagna e Irlanda e Lussemburgo.

Se un dubbio vi attanaglia e per qualsiasi informazione per risolvere i vostri problemi personali e professionali su investigazioni aziendali, investigazioni private, investigazioni tecniche scientifiche e investigazioni finanziare e commerciali, non esitate a mettervi in contatto con noi per richiedere un preventivo gratuito.

RISULTATI GARANTITI CON PROVE GIURIDICAMENTE VALIDE

Tutti i nostri servizi sono documentati con prove cinefotografiche e dettagliate relazione tecnica per eventuale uso Legale. Tutti i componenti dell’agenzia IDFOX SRL, sono ex appartenenti delle Forze di Polizia  ed esperti in vari settori.

 

 

COME SI SCEGLIE UN SERIO E PROFESSIONALE “INVESTIGATORE PRIVATO”? 

 

Quanti anni di esperienza investigativa possiede, da quanto tempo opera  e con quali risultati?
Professionalità: nessun intermediario
Capacità: consulenza immediata e trasparente
Sede dell’agenzia: verificare se e dove esiste davvero la sede dell’agenzia, attraverso utenze telefoniche fisse, pagine bianche, pagine gialle, ecc

Per ciò che riguarda l’aspetto economico, è bene sapere che esistono delle tabelle prezzi autorizzate dalla Prefettura, alle quali l’agenzia investigativa deve attenersi e sul mandato investigativo dovrà essere riportato l’importo/tariffa oraria pattuita, più Iva e spese.  Nulla vieta però all’investigatore privato e al cliente stesso, di accordarsi su un corrispettivo “a forfait” in base alla natura dell’indagine.

Non scegliere l’investigatore privato più economico nè quello che propone delle promozioni o sconti vari, quello contattato telefonicamente che vi richiede, per svolgere l’incarico, di inviare del denaro accreditandolo su Poste Pay; e nemmeno quelli mascherati dietro tariffe falsamente abbordabili, mascherati dietro a titoli inesistenti, mascherati dietro a finte lauree o attestati altisonanti.

Ricordatevi che non ci si può affidare ad un investigatore privato senza aver avuto precedentemente un incontro presso la sede dell’agenzia investigativa e senza aver firmato un regolare contratto investigativo. 

 

La scelta di affidare l’incarico a un investigare privato che potrebbe risolvere i Vostri sospetti e cambiare la Vostra vita, è una scelta molto importante.

Per svolgere qualsiasi indagine privata per presunta infedeltà coniugale, infedeltà aziendale, indagini difensive ecc., l’investigatore privato deve essere in possesso di una regolare Licenza rilasciata dal Prefetto di competenza, altrimenti è fuori legge e voi non sarete tutelati: lo svolgimento dell’attività di investigatore privato è subordinato al rilascio di una licenza prefettizia, per richiedere la quale è necessaria una serie di requisiti che dovrebbero garantire la professionalità dell’investigatore privato e dei suoi collaboratori.

Rivolgersi ad un investigatore privato abusivo e quindi sprovvisto di licenza è controproducente in termini di qualità del servizio soprattutto se le risultanze delle investigazioni private dovranno essere usate in sede Giudiziaria per far valere un proprio diritto.

E’ indispensabile che l’agenzia investigativa abbia esperienza in materia di investigazioni private, e dovrà possedere uffici propri, linee telefoniche fisse ed intestate, collaboratori validi ed attrezzature innovative, poiché un investigatore privato serio deve, dico deve, disporre di un ufficio per ricevere il Cliente, firmare un contratto professionale ecc. Diffidate di coloro che pubblicizzano il nome o il sito su internet senza evidenziare la sede dell’agenzia investigativa.

Il contatto diretto con il Direttore dell’agenzia investigativa è molto importante: l’investigatore privato Vi deve ispirare fiducia, a lui vanno confidati aspetti molto personali e delicati e deve instaurarsi un rapporto di estrema fiducia che permetta al Cliente di conferire il mandato investigativo.

 

Chiamaci per richiedere una consulenza gratuita oppure un preventivo 

 IDFOX Srl International Detectives Fox ® Via Luigi  Razza 4 – 20124 – Milano

Tel: +39 02344223 (R.A.) – Tel.+39 026696454 (H 24)

Aut.Gov. n.9277/12B15E

www.idfox.it  mail: max@idfox.it 

   

Di seguito riportiamo alcune sentenze, relative all’operato dell’investigatore Privato.

 

Investigatore privato: chi è?

L’investigatore privato è un professionista, dotato di un’apposita licenza rilasciata dalla prefettura territorialmente competente, che svolge un’attività di investigazione o di ricerca per conto di privati e aziende.

L’investigatore privato può lavorare in forma autonoma, ed essere titolare di un istituto di investigazioni, oppure svolgere la sua attività come dipendente all’interno di un’agenzia di investigazione.

La figura dell’investigatore privato è sempre stata circondata da un’aura di mistero, probabilmente per le descrizioni che ci hanno proposto gli autori dei più famosi bestseller, per le scene che abbiamo visto sul grande schermo e/o per l’alone di segretezza che avvolge le attività espletate da questo professionista. Un professionista che lavora nell’ombra, che effettua pedinamenti e riesce a carpire con foto, video e sopralluoghi le azioni che il soggetto, che rientra nel suo mirino, compie indisturbato pensando di non essere visto da occhi indiscreti e di poter agire senza destare alcun sospetto.

Può trattarsi di un marito o di una moglie che incontra l’amante o di un lavoratore che dichiara di essere in malattia e, invece, è andato in vacanza in una località marittima. O, ancora, può trattarsi del dipendente che sostiene di assistere un parente disabile usufruendo dei permessi della Legge 104 e, invece, impiega gran parte del tempo allo svolgimento di commissioni personali (ad esempio, un aperitivo con gli amici o una gita fuori porta) dedicando solo un momento marginale della giornata al portatore di handicap.

 

Investigatore privato: cosa può fare e cosa non può fare

Accade con molta frequenza che un marito/una moglie o un datore di lavoro, a fronte di alcuni sospetti, conferiscano l’incarico ad un investigatore privato affinché possa svolgere delle indagini e documentare con foto, riprese e registrazioni audio ciò che vede con i suoi occhi e ciò che viene detto in sua presenza.

 

L’investigatore privato può:

  •  effettuare pedinamenti e sopralluoghi (in tal caso, è necessario il consenso del titolare del posto);
  • scattare foto e girare riprese soltanto in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • registrare le conversazioni che avvengono in sua presenza;
  • monitorare gli spostamenti di un’autovettura avvalendosi delle nuove tecnologie di localizzazione (Gps satellitare);
  • avvalersi di collaboratori;
  • raccogliere alcune informazioni relative alla salute e alla vita sessuale, nel rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza delle persone, come stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

Ovviamente, durante il suo mandato, l’investigatore privato non può infrangere la legge; di conseguenza, non è legittimato:

  •  ad accedere in luoghi privati senza permesso;
  • a realizzare riprese nella privata dimora senza consenso;
  • ad intercettare telefonate;
  • accedere a conto corrente personale o ad altri dati coperti dalla privacy.

 

Le indagini per privati e aziende

L’investigatore può svolgere indagini per i privati cittadini e per le aziende.

Per i privati cittadini, l’investigatore può:

  •  effettuare pedinamenti;
  • fare investigazioni sull’infedeltà coniugale;
  •  fare investigazioni per l’affidamento di un minore;
  • fare investigazioni difensive come previsto dalla legge 397/2000;
  • controllare i giovani.

 

Per le aziende, l’investigatore può svolgere:

  •  indagini sull’assenteismo, sullo spionaggio industriale, sulla concorrenza sleale;
  • indagini patrimoniali;
  • bonifiche aziendali per individuare eventuali violazioni della privacy.

 

Investigatore privato: le prove raccolte valgono nel processo?

Le prove raccolte dall’investigatore privato durante le sue indagini possono essere utilizzate come mezzi di prova all’interno di un processo civile o penale, a condizione che l’acquisizione sia avvenuta nel rispetto della legge.

C’è una precisazione da fare. Mentre nel processo penale ogni prova raccolta illecitamente è inutilizzabile, nel processo civile il giudice può valutare l’attendibilità delle prove raccolte violando i diritti altrui o la legge.

Nel caso in cui le prove raccolte dall’investigatore privato siano ritenute insufficienti o vengano contestate dalla controparte, il detective può essere chiamato a deporre come testimone per avvalorare le prove portate in giudizio.

 

Guerra contro Google per la geolocalizzazione: non rispetta il Gdpr 

Sette associazioni di consumatori in Europa sono pronte a denunciare Google ai rispettivi garanti nazionali perché con il suo sistema di geolocalizzazione degli utenti non rispetterebbe le nuove regole Ue sulla privacy. Lo rende noto l'associazione ombrello europea dei consumatori Beuc, di cui fanno parte la Forbrukerradet (Norvegia), Consumentenbond (Olanda), Ekpizo (Grecia), dTest (Repubblica ceca), Zveza Potrosnikov Slovenije (Slovenia), Federacja Konsumentow (Polonia) e Sveriges Konsumenter (Svezia). 

Secondo un rapporto dell'organizzazione norvegese Forbrukerradet, il gigante tech raccoglie i dati geolocalizzati dei suoi utenti - luoghi di vacanza, bar, spostamenti giornalieri - tramite le funzioni 'storico delle posizioni' e 'attività sul web e applicazioni', che fanno parte integrante degli account Google. Queste vengono attivate con sotterfugi o in modo poco chiaro, senza che l'utente ne sia veramente cosciente o informato o gli venga data una vera scelta. Il problema riguarda soprattutto gli smartphone che funzionano con Android, in quanto viene richiesto di avere un account Google per poterli utilizzare. Per le associazioni dei consumatori queste pratiche non rispettano il regolamento Ue Gdpr in quanto Google non ha una base giuridica per trattare i dati, oltre al fatto che gli utenti non sono liberi di dare o meno il loro consenso né c'è un 'interesse legittimo' a farlo da parte della società tech visto il carattere intrusivo di questa operazione sulle libertà personali degli utenti. 

"Le pratiche ingannevoli di Google contraddicono la lettera e lo spirito del regolamento" Ue sulla tutela dei dati personali, "è inaccettabile che le imprese fingano di rispettare la legge quando in realtà la aggirano", ha dichiarato la direttrice del Beuc Monique Goyens, ritenendo "la situazione più che allarmante" in quanto "gli smartphone sono utilizzati per spiare i nostri minimi gesti". Da qui la decisione di ricorrere alle autorità nazionali competenti per la tutela della vita privata: "vogliamo mettere fine allo sfruttamento dei consumatori e forzare i giganti del web ad assumersi le loro responsabilità", ha concluso Goyens. 

Fonte Internet

 

Spioncino digitale: è legale la telecamera nella porta di casa?

Chi vuole riprendere con una telecamera parti del condominio può farlo solo entro i limiti dati dall'occhio umano e sempre nel rispetto della privacy.

Inserire nella propria porta di casa uno spioncino digitale collegato a una telecamera è lecito e non richiede né autorizzazioni, né cartelli di segnalazione. Tuttavia la tecnologia è in grado di fare molto più di quello che il nostro corpo, in questo caso il nostro occhio, può permettersi. Per questa ragione devono essere tenuti in considerazione alcuni limiti all'istallazione di questi apparati di ripresa. Vediamo allora di cosa si tratta e quali sono le condizioni che permettono di collegare apparecchi di controllo digitale alle nostre abitazioni.

Indice

* 1 Lo spioncino digitale

* 2 Perché utilizzando una telecamera si lederebbe la privacy?

* 3 In conclusione

Lo spioncino digitale

Quando bussano alla porta abbiamo quattro possibilità: aprire senza problemi a chiunque ci troveremo davanti; non aprire e far finta di nulla; chiedere "chi è" tramite un citofono o attraverso la porta stessa; osservare dallo spioncino e decidere se aprire o meno.

Nell'ultimo caso è bene precisare che lo spioncino classico è una piccola fessura posta sulla porta, che ci permette di osservare chi si trovi all'esterno senza che questi possa sapere che lo stiamo guardando. Ma la tecnologia ha fatto passi da gigante e oggi permette di osservare non solo attraverso la porta di ingresso, ma anche attraverso il portone del nostro palazzo, stando comodamente all'interno del nostro appartamento posto, magari, al sesto piano. Si tratta di strumenti molto sofisticati che utilizzano un sistema di monitor e telecamere che possono essere sempre attive o accendersi solo all'occorrenza (quando lo desideriamo o quando qualcuno decide di bussare al nostro campanello).

Questi strumenti sono diventati molto diffusi, soprattutto per le comodità che forniscono e per la possibilità di collegarli anche ai nostri smartphone e sapere chi ci ha cercato mentre eravamo fuori casa. Non è, poi, difficile immaginare un utilizzo per motivi di sicurezza personale e di controllo di ciò che accade all'esterno.

Proprio per quest'ultima ragione si è posta una questione molto spinosa circa la legittimità dell'uso che si faccia dello spioncino elettronico. La conclusione cui gli studiosi del diritto e la giurisprudenza sono giunti è che servirsi di questi apparecchi è possibile solo nella misura in cui ciò non consenta di vedere oltre il normale angolo visuale che l'occhio umano sarebbe, per natura, in grado di cogliere. Si tratta di applicare un limite umano ad una macchina che potrebbe anche oltrepassare i limiti dell'immaginabile e permettere di osservare oltre gli angoli e a lunghe distanze.

La ragione che ha spinto a trovare questa soluzione è da ricercarsi nel diritto alla privacy di ognuno: il passante non deve essere osservato né tanto meno ripreso; così anche chi abita difronte il nostro palazzo non deve poter essere osservato e ripreso nelle sue attività quotidiane attraverso una finestra; e così la lista delle possibili lesioni è molto lunga.

Perché utilizzando una telecamera si lederebbe la privacy?

La spiegazione è molto semplice. Una cosa è parlare di un normale spioncino che, oltre a permettere la vista attraverso il pertugio aperto sulla porta di casa, rappresenta la stessa immagine su un monitor; un'altra è, invece, installare una vera e propria telecamera, in grado di filmare qualsiasi movimento all'interno del pianerottolo o sul marciapiede avanti l'ingresso del condominio, arrivando anche là dove il tradizionale spioncino non arriverebbe. In questo caso, infatti, siamo dinanzi a una potenziale lesione della riservatezza che deve rispettare tutte le regole imposte dal Garante della Privacy. Ma procediamo con ordine e vediamo, con riferimento proprio alle più moderne forme di spioncino digitale, se è legale la telecamera nella porta di casa.

In generale lo spioncino digitale altro non è che una normale telecamera nella porta di casa installata soprattutto a favore di chi non riesce ad arrivare al tradizionale "occhiolino": magari perché troppo basso (si pensi ai bambini quando rimangono soli in casa) o perché a mobilità ridotta (si pensi a un anziano che non può alzarsi molte volte dal divano o dal letto e vuol sapere chi bussa alla porta).

Non vi è alcuna differenza tra il tradizionale spioncino e quello digitale se quest'ultimo non oltrepassa la normale angolatura che l'occhiello classico avrebbe. Il solo fatto che l'immagine viene, infatti, rappresentata su uno schermo non cambia le regole sulla privacy. Pertanto, così come è sempre stato lecito lo spioncino senza telecamera (e nessuno si è mai sognato di rivendicare lesioni della privacy, per quanto spesso venga utilizzato dal curioso di turno per vedere cosa fanno i vicini), lo è anche quello collegato alla telecamera.

Cambiano le cose se le immagini vengono registrate e conservate. In tal caso si potrebbe rientrare nel reato di interferenza illecita nella vita privata. La giurisprudenza ha infatti più volte sostenuto che è lecito registrare un'azione o una conversazione all'insaputa dei presenti solo a condizione che chi registra è presente in quello stesso istante. Invece la registrazione mediante lo spioncino consentirebbe al proprietario di avere un occhio puntato sul proprio pianerottolo anche in propria assenza.

Ancora diverso è il caso dello spioncino digitale che, in realtà, funge da telecamera e videocitofono. In buona sostanza si tratterebbe di un occhio digitale capace di percepire tutto ciò che avviene nei 360 gradi (o giù di lì) del pianerottolo. In tal caso rientriamo nelle regole della videosorveglianza che sono state disciplinate dal Garante della Privacy, che raccomanda l'uso cauto di tali strumenti: non è necessario né il previo consenso dell'assemblea di condominio, né del vicino di casa dirimpettaio; né è obbligatoria qualsiasi forma di segnalazione alla questura o la presenza di un cartello di avviso. Tuttavia il proprietario dovrà fare in modo di non riprendere i volti delle persone, altrimenti andrebbe contro le regole della privacy. Per il Garante, infatti, quando l'installazione di sistemi di videosorveglianza in generale, nel quale certo rientra il particolare spioncino digitale, viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non vengono né trasmesse a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam), non si applicano le norme previste dal Codice della privacy, che richiedono la comunicazione al Garante per ottenere un'autorizzazione [2]. In questi casi non è neanche necessario segnalare l'eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello ma si richiede solo che il sistema video sia installato in maniera tale che l'obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo.

Dunque, sintetizzando, è illegale solo lo spioncino digitale che riesca a riprendere l'intero pianerottolo assieme ai volti delle persone che si trovano nelle circostanze. Questo tipo di telecamere non possono andare a influire sulle parti del condominio in cui si possono trovare altre persone.

Da un punto di vista tecnico questo si traduce in una gittata visiva dell'obiettivo che sia limitata e comprensiva solo dello spazio che interessa l'abitazione, pertanto l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione). Restano perciò escluse le parti comuni dell'edificio come il pianerottolo, le scale, l'androne, l'ascensore. È quindi consigliabile rivolgere la telecamera verso la porta di ingresso, oppure optare per sistemi di spioncino meno invadenti e quindi che non permettano la registrazione e una visuale troppo distante.

Tuttavia una recente sentenza di una corte territoriale [3] ha chiarito che le aree comuni del palazzo non rientrano nei concetti di domicilio e di dimora privata. Per cui, chi effettua riprese in tali spazi non può essere incriminato né sanzionato, sempre a condizione che l'obiettivo non vada a riprendere i volti delle persone. Tutto ruota attorno al concetto di "spazi privati" ed è facile pensare che col tempo tali definizioni saranno nuovamente modificate.

Fermo restando il generale divieto di spiare il vicino di casa, è lecito l'utilizzo della telecamera su spazi comuni se l'azione ripresa può essere liberamente osservata da terzi senza ricorrere a particolari accorgimenti. Ciò significa che è vietato tutto quello che comporta una intrusione nei luoghi di privata dimora, come spiare attraverso una finestra o una fessura della porta, e in queste condotte non rientra certo l'osservare le parti comuni di un edificio, che ben possono essere scrutati senza questi "particolari accorgimenti". Ancora una volta si è elaborato un limite giuridico partendo da un limite fisico: è vietato osservare con una telecamera ciò che non sarei in grado di osservare a occhio nudo.

Come abbiamo spiegato già in Telecamera di videosorveglianza: quale angolo di ripresa, ogni singolo proprietario di appartamento o garage è libero di installare un impianto di videosorveglianza che però sia puntato unicamente sul proprio immobile o sulle relative pertinenze. Qui entra in gioco l'esigenza di contemperare la tutela della sicurezza con la privacy degli altri condomini. L'angolo di ripresa dell'obiettivo quindi non può mai finire sulle parti comuni (come scale, ascensore, pianerottolo, cortile, garage) o, peggio, sulla proprietà del vicino (la porta, lo zerbino, ecc.), anche se le immagini non vengono registrate.

Se la telecamera finisce per riprendere parti comuni, il condomino che l'installa deve farsi autorizzare dall'assemblea e deve ottenere il consenso di tutti gli altri condomini.

In conclusione

È lecito montare uno spioncino elettronico o digitale all'interno della porta, anche se collegato con un monitor o con lo smartphone, purché esso abbia la stesse possibilità di uno spioncino classico.

Se si tratta di vere e proprie telecamere, poi, e queste sono poste 

Diritti di un padre non sposato

Coppie di fatto: cosa prevede la legge nel caso in cui i conviventi che abbiano avuto un figlio si separino. Il papà ha diritto a vedere il figlio? C'è bisogno del giudice?

Hai un figlio nato fuori dal matrimonio e ti chiedi, ad esempio, se puoi chiedere gli assegni familiari o il congedo parentale. Puoi farlo, a certe condizioni, anche se non sei sposato. C'è poco da fare: gli antichi romani erano primi in (quasi) tutto anche quando asserivano che "la madre è sempre certa mentre il padre non sempre". In altre parole, volevano dire che il parto permette di identificare immediatamente la madre di un bambino mentre il padre dello stesso, beh, non è sempre detto che sia il marito della donna. La sapevano lunga all'epoca, più di quanto possiamo saperne noi nel 2018. Ma da qui nasce un dilemma nelle vite di molti uomini che si ritrovano ad essere papà al di fuori del matrimonio. E cioè, oltre ad avere dei doveri come genitore e, quindi, oltre a dover mantenere, istruire ed educare il proprio figlio, esiste e quale tipi di diritti di un padre non sposato? Oppure, il fatto che il bambino o la bambina sono "figli naturali" cambia qualcosa nella vita del padre?

Bisogna sgombrare immediatamente il campo dal primo dubbio e, cioè, se rispondi affermativamente alla domanda "hai un figlio?", devi sapere che hai dei diritti e dei doveri, in qualità di padre, indipendentemente dal fatto che tu sia sposato o meno con la mamma del bambino. E non solo: indipendentemente che tu conviva o meno con la madre di tuo figlio. Dunque, il fatto che il minore sia nato all'interno o fuori dal matrimonio non interessa alla legge, se non in rarissimi casi e, per lo più, in materia successoria. Per tutto il resto (e, cioè, per tutto quello che davvero è importante nella vita), ciò che conta è che tu sia il padre del bambino perché già solo questo definisce il tuo ruolo di genitore, assegnandoti specifici doveri e diritti. Non bisogna mai dimenticare che per la legge italiana ciò che ha valore, prima di tutto, è il rapporto di sangue tra genitori e figli e che tutta la normativa che si occupa dei diritti e dei doveri tra padre, madre e figlio ruota attorno al concetto di responsabilità genitoriale. Ma cosa significa? Con questa piccola (ma importantissima) espressione in diritto si indica  

 

Svolgere investigazioni private civili e penali nei confronti del coniuge, collaboratori, soci e dipendenti non è un illecito in quanto tale attività è regolamentata dalle autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S.  

Investigatore Privato: riportiamo alcune sentenze relative all’operato dell’investigatore Privato.

Investigatore Privato: L'azienda può far sorvegliare i dipendenti da un investigatore privato
Nessuna violazione dello statuto dei lavoratori. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 23303 del 18 novembre 2010 L'imprenditore che dubita dell'onestà dei suoi dipendenti, può assumere investigatori privati per sorvegliarli a loro insaputa nello svolgimento delle attività.

Lo ha stabilito la Suprema Corte che con la sentenza 23303 del 18 novembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo contro il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società per cui lavorava.
Il caso. In seguito a sospetti sul comportamento dei suoi dipendenti, una srl si era rivolta ad un istituto di sorveglianza perchè li tenesse sott'occhio durante le ore lavorative. Così l'imprenditore, dopo aver scoperto che il dipendente in causa, insieme al fratello, recuperava da terra scontrini usati e sottraeva la merce corrispondente, lo aveva licenziato. L'uomo si era rivolto prima al Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, e poi, avendo perso la causa in primo grado, si era rivolto alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro l'illegittimità del comportamento del datore, che, contravvenendo alle norme a tutela dei lavoratori, li aveva fatti sorvegliare. Ma il giudice, dichiarando la piena legittimità del recesso, ha inoltre affermato che "le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod.civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nè il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere".

Investigatore Privato, Confermata la liceità dell'indagine per accertare illeciti commessi dal dipendente in azienda. Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. 07.08. 2012 n° 14197
Liceità dell'utilizzo di investigatori privati per l'accertamento di fatti illeciti commessi dal dipendente che non si sostanzino in meri inadempimenti lavorativi.

Legittimo un licenziamento disciplinare disposto da un'impresa a causa della sottrazione da parte di un dipendente di un quantitativo di beni aziendali che non poteva venir giustificato dalla prassi per cui i generi alimentari non consumati potevano essere portati via dal personale.
La condotta del lavoratore è stata ritenuta, nella fattispecie, lesiva del rapporto fiduciario tra dipendente e società. A nulla è valsa l’eccezione del lavoratore circa la presunta illegittimità del ricorso da parte della società all'attività di investigatori privati per controllare il suo operato quale dipendente.
Richiamata una precedente pronunci (Cass., Sent. n° 9167/2003), la S.C. ha statuito che "le disposizioni (artt. 2 e 3, L. n. 300/70) che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere a collaborazione di soggetti (come le agenzie investigative) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi l'accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. 

Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta da suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione." La Cassazione, tra l'altro, ha precisato, nell'ambito dei limiti a cui devono attenersi i controlli effettuati da un investigatore privato pagato dall'azienda, che qualora l'azienda sospetti che il proprio dipendente sottragga beni aziendali, i controlli possibili, da parte di un investigatore privato, sono quelli di procedere alla perquisizione personale (cioè corporale) del lavoratore sospetto infedele, ma non alla perquisizione dell'auto o dell'abitazione del lavoratore. Men che meno, poi, il detective privato può procedere ad indagini vertenti sul controllo dell'attività lavorativa: non può spingersi – o venire incaricato a spingersi – a verificare l'esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa, cioè a fare l'esame (a distanza) di come il dipendente svolga le mansioni affidategli.
Insomma, l'attività degli investigatori privati era, nel caso in esame, del tutto giustificata dalla circostanza che non si trattò di un mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa, bensì di veri e propri atti illeciti ascrivibili al dipendente - un dipendente d'albergo siciliano - che fu il bersaglio dell’azione del detective privato de quo. 

Investigatore Privato, Cassazione Penale Sentenza n. 9667/2010
Sì dalla Cassazione ai pedinamenti GPS senza autorizzazione per chi e’ indagato
Via libera al pedinamento satellitare “senza autorizzazione preventiva” da parte del giudice nei confronti di chi e’ indagato. Lo sottolinea la Cassazione (quinta sezione penale, sentenza 9667) rilevando che “la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (Gps) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all’attività di intercettazione di conversazioni o comunicazione”.

Ecco perché, dice piazza Cavour, per questo tipo di pedinamento “non e’ necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice”. 

In questo modo la Suprema Corte ha respinto il ricorso di tre extracomunitari residenti nel torinese nei confronti dei quali il gip presso il Tribunale di Alessandria aveva disposto la misura carceraria sulla base di pedinamenti avvenuti appunto tramite il sistema Gps. Inutilmente i tre indagati hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando in particolare “la violazione sulla disciplina della privacy” relativamente alle rilevazioni dei dati tramite sistema Gps.
La Cassazione ha respinto il ricorso dei tre extracomunitari e ha ricordato che in questo caso non c’e’ stata alcuna violazione della privacy in quanto “essendo in corso indagini” nei confronti dei tre il pedinamento satellitare non prevede la preventiva autorizzazione del giudice.
Sent. C. Cass.
n. 12042/08 del 18 Marzo 2008

Investigazioni private: lecite le “ambientali” in autovettura in quanto non vi è norma incriminatrice che tuteli la riservatezza in autovettura sulla pubblica via. Così ha stabilito la Cassazione in relazione all'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture da parte di investigatori privati. La Corte ha richiamato, in sentenza, l'art. 615 bis che fa riferimento ai luoghi indicati nell'articolo 614 c.p. (abitazione o privata dimora), escludendo da questi l'autovettura che si trovi in una pubblica via che non è ritenuta luogo di privata dimora. 

Corte di Cass., sez. V penale, nr. 12042 del 30.01.2008 - dep. 18.03.2008
Corte di Cass., sez. V penale, nr. 12042 del 30.01.2008 - dep. 18.03.2008

Fatto 
1 - Il Gup di Brescia ha dichiarato ai sensi dell'art. 129 Cpp n.d.p. perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, contro B. ed altri 21 imputati, appartenenti a varie agenzie private di investigazione, per reati contestati in ciascun caso in concorso a due o più ai sensi degli artt. 623 bis e 617 bis, co. 1^ e 2^ o 3^ o 617 CP, ed in taluna ipotesi anche con riferimento all'art. 35 L. 675/96, per l'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private.
Il P.M. propone ricorso per violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in materia di intercettazioni.
2 - Il ricorso è infondato.
L'unico precedente, citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. V n. 4264/05 - rv. 235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni. In effetti la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti contro la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto o all'“ambiente” o agli “strumenti di comunicazione”. Agli “strumenti di comunicazione” si rapportano il titolo dell'articolo 617 Cp "Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” e la frase recata dall'articolo 617 bis "al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”.

La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti. Gli articoli 617 ss., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all'epoca il telegrafo o il telefono. Gli artt. 617 quater, quinquies, sexies aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l'art. 623 bis estende le disposizioni a "qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati". 
In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli articoli 617 - 623 Cp è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza. Invece la riservatezza di "notizie” ed "immagini” che si rapporta all'“ambiente” è tutelata nell'articolo 615 bis, introdotto dall'art. 1 della prima legge innovativa citata, la n. 98 del 1974, con il titolo "interferenze illecite nella vita privata". 
La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 Cp, e cioè l’abitazione o la privata dimora. E l'autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 - Ced 149373 e, di seguito, la giurisprudenza relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d'intercettazioni tra presenti che, concernendo l'utilizzabilità delle prove, presume essa quella sostanziale, Cass. n. 1831/98, n. 4561/99 - 2143036, n. 4979/00 - 216749, n. 3363/01 - 218042, n. 1281/03 - 223682, n. 8009/03 - 223960, n. 5/03 - 224240, n. 2845/04 - 228420, n. 26010/04 - 229974, n. 43426/04 - 23096, n. 13/05 - 230533, n. 4125/07 - 235601). Né ha nulla a che fare con questa tematica la normativa (L. 675/96 – Dl. lgs. 196/03) sostanziale sul trattamento illecito dei "dati personali", che all'evidenza concerne fatti diversi ed ulteriori rispetto alla possibilità di acquisizione di qualsiasi dato riservato. E' quanto interessa. Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via.  

Cassazione: è lecito registrare una conversazione di nascosto col cellulare 

La registrazione può legittimamente essere acquisita al processo senza l'autorizzazione del GIP e rappresenta una forma di autotutela 

Fonte: Cassazione: è lecito registrare una conversazione di nascosto col cellulare 

SENTENZA:

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 marzo – 10 giugno 2016, n. 24288 Presidente Gentile – Relatore Verga Motivi della decisione Con sentenza in data 16 gennaio 2014 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che in data 24 giugno 2010 aveva condannato S.C. per concorso in estorsione in danno di P.E., dichiarava la nullità della sentenza limitatamente alla condotta posta in essere dall'imputata nel luglio 2008 disponendo che dei presente provvedimento fosse data notizia al Pubblico Ministero in sede per le sue determinazioni, confermava nel resto la sentenza impugnata. In sede di appello la S. aveva eccepita la nullità della sentenza per avere il primo giudice pronunciato condanna anche in relazione all'episodio estorsivo commesso nel luglio 2008 nonostante nel capo di imputazione fossero contestati soli fatti di estorsione commessi nel mese di agosto e settembre del 2008. Ricorre per cassazione imputata deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in: 1. violazione di legge in relazione all'articolo 522 codice procedura penale in relazione all'articolo 604 comma uno codice di procedura penale. Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla condotta posta in essere nel luglio 2008 disponendo che dei provvedimento fosse data notizia al PM in sede per le sue determinazioni e confermando le statuizione inerenti la pena inflitta in primo grado. Secondo la ricorrente tale modus operandi si palesa illegittimo per violazione dell'articolo 522 codice di procedura penale. Ritiene non condivisibile l'affermazione secondo la quale il capo di imputazione eliminato costituirebbe un'ipotesi di reato concorrente, costituendo al più un altro fatto di reato consumato nel luglio 2008, fatto ben diverso rispetto a quello delle presunte estorsioni poste in essere in agosto e settembre 2008. Si tratterebbe perciò non di reato concorrente, ma di altro fatto di reato che secondo la disposizione dell'articolo 604 comma uno codice procedura penale dovrebbe comportare la nullità dell'intera sentenza. Gli atti andavano trasmessi non al pubblico ministero, ma al giudice di primo grado. Si sarebbe così anche evitato di legittimare il giudice di secondo grado ad erogare una sanzione che non è di sua competenza. 2. violazione di legge in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza dei 7 maggio 2009. Contesta il giudizio di credibilità della parte offesa rilevando che la sentenza di secondo grado ha fatto proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado che però aveva ritenuto le dichiarazioni della parte offesa imprecise, disordinate cronologicamente e non aveva escluso che nella vicenda si potessero ravvisare profili di risentimento personale. Evidenzia che l'episodio dell'agosto 2008, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa; 3. violazione di legge in relazione all'articolo 271 codice di procedura penale in riferimento all'utilizzo della registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto procedettero all'arresto della donna. Lamenta la mancanza di 

provvedimento autoritativo e sostiene che la dedotta inutilizzabilità coinvolge i risultati captativi che riscontrerebbero le dichiarazioni della persona offesa 4. violazione di legge in relazione alla determinazione dei trattamento sanzionatorio. Lamenta la mancata riduzione della pena per effetto delle concesse attenuanti generiche nel massimo consentito. II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente i giudici di appello hanno applicato il terzo comma dell'art. 604 c.p.p. nell'accogliere l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dal ricorrente con i motivi di gravame per avere il primo giudice pronunciato condanna anche in relazione all'episodio estorsivo commesso nel luglio 2008, nonostante nel capo di imputazione fossero contestati solo fatti di estorsione commessi nel mese di agosto e settembre del 2008. Del tutto irrilevante è la dedotta questione se trattasi di reato concorrente o fatto nuovo considerato che il terzo comma dell'art. 604 c.p.p. prevede che " quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni", decidendo sul resto . La seconda doglianza è formulata in modo assolutamente generico. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni risultano confermate da ulteriori risultanze probatorie (pag. 3 sentenza impugnata) Il terzo motivo di ricorso è infondato. Deve premettersi che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione dei colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente 

potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747). Diversa è l'ipotesi di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi dì strumenti da questa predisposti. Dette registrazioni secondo la giurisprudenza di questa Corte ( N. 23742 del 2010 Rv. 247384, N. 42939 dei 2012 Rv. 253819 N. 7035 del 2014 Rv. 258551), alla quale il collegio aderisce, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23-2-2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass. Sez. Un. 28-3-2006 n. 26795). Nel caso di specie,come indicato nella sentenza impugnata e non disatteso in fatto dal ricorrente che si limita a ventilare la verosimiglianza di un accordo con le forse dell'ordine, la registrazione è stata effettuata dal P., su sua iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1. Fondata è la doglianza in punto pena considerato che non è stato calcolata correttamente la diminuzione della pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche indicata nella massima misura consentita, ma erroneamente conteggiata in misura superiore . La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena che deve essere rideterminata in anni 3 e mesi 10 di reti. ed € 380,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni 3 mesi 10 di reti. ed €. 380,00 di multa; rigetta nel resto il ricorso.      

Investigatore Privato, riprese video o fotografiche
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE
Sentenza 1-30 ottobre 2008, n. 40577
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

PRIVACY

 

Cosa puo fare pe voi l’agenzia investigativa IDFOX ® Milano

Investigatore privato: ultime sentenze

Attività professionale: ambiti di operatività; indagini per privati cittadini e per aziende.

Chi è e cosa fa l’investigatore privato? L’attività svolta dal professionista è legittima e utilizzabile nelle aule dei tribunali.! Che valenza ha la sua testimonianza in udienza? Per conoscere le risposte a queste e ad altre domande, leggi le ultime sentenze.

Indice

* 1 Investigatore privato incaricato dalla società assicurativa

* 2 Testimonianza di un investigatore privato

* 3 Attività svolta dall’investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato

* 4 Investigatore privato e notizia di reato

* 5 Investigatore privato: servizio di acquisizione e di elaborazione di dati

* 6 Documenti rinvenuti nel computer di un investigatore privato

* 7 Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investigatore

* 8 Investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice

* 9 Investigatore privato e procedimento penale

* 10 Agenzia investigativa e attendibilità della certificazione medica del lavoratore

* 11 Esercizio della professione di investigatore privato

* 12 Attività dell’investigatore privato: in cosa consiste?

* 13 Investigatore privato e violazioni della deontologia dell’agente immobiliare

* 14 È consentita la relazione dell’investigatore privato nel processo civile?

Investigatore privato incaricato dalla società assicurativa

In materia di truffa assicurativa, le dichiarazioni rilasciate dall’imputato all’investigatore privato incaricato dalla società assicurativa, non essendo dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’esercizio dell’attività investigativa difensiva, sono pienamente utilizzabili, non potendo essere sottoposte alla disciplina ex art. 391 bis c.p.p. in quanto sono inquadrabili come confessioni stragiudiziali e pertanto possono essere utilizzare in dibattimento nel quale entrano mediante la relazione tecnica dell’incaricato dalla compagnia.

 

Tribunale Udine, 13/07/2021, n.928

Testimonianza di un investigatore privato

Grava sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, l’infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena).

Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16735

Attività svolta dall’investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato

 

In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.

Cassazione penale sez. II, 25/10/2019, n.4152

Investigatore privato e notizia di reato

In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.

 

Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.13110

Investigatore privato: servizio di acquisizione e di elaborazione di dati

L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della l. n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.

 

Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, n.669

Documenti rinvenuti nel computer di un investigatore privato

Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualità di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata affermata l’utilizzabilità di documenti rinvenuti in un computer in uso da un investigatore privato e sequestrati nell’ambito del procedimento in cui il predetto era indagato).

Cassazione penale sez. VI, 09/11/2018, n.8295

 

Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investigatore

Il ricorso all’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391 nonies cod. proc. pen., cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativa e il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace a tale regime.

Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all‘investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo.

 

Cassazione penale sez. II, 08/06/2018, n.53770

Investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice

Le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non essendo applicabile il divieto di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p.; inoltre, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva non trova applicazione in relazione ad esse la disciplina prevista dall’art. 391-bis c.p.p.

Il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace, infine, al regime previsto per l’ attività di investigazione preventiva dall’art. 391-nonies c.p.p.

Ne consegue che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo

 

Cassazione penale sez. II, 26/04/2018, n.30355

Investigatore privato e procedimento penale

Non rientrano nelle previsioni di cui all’art. 391 nonies c.p.p., che disciplina l’attività investigativa preventiva, e sono quindi utilizzabili in sede processuale, secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo, le dichiarazioni che all’investigatore privato nominato da una compagnia assicuratrice siano state rese dall’assicurato, nei confronti del quale sia stato poi instaurato procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p.

Cassazione penale sez. II, 21/12/2017, n.1731

 

Agenzia investigativa e attendibilità della certificazione medica del lavoratore

È legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all’utilizzo di foto e filmati realizzati dall’investigatore privato ingaggiato dall’azienda per verificare l’attendibilità del suo certificato di malattia, venga trovato a svolgere lavori faticosi e ritenuti incompatibili con la patologia per la quale non si è recato al lavoro.

Nella specie, si trattava di lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. Per la Cassazione, è pienamente legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro a un’agenzia investigativa per verificare l’attendibilità della certificazione medica, mentre non sussiste alcuna lesione del diritto alla riservatezza e alla privacy, come sostenuto invece dal lavoratore.

 

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, n.18507

Esercizio della professione di investigatore privato

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 615-bis, comma 3, c.p., è necessario che la realizzazione dei reati previsti dal medesimo articolo – inte grati dalle condotte di procurarsi, di rivelare e diffondere indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in un luogo di privata dimora o nelle sue appartenenze – sia connessa con l’esercizio del potere o la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con l’esercizio della professione di investigatore privato, nel senso che le indicate qualità devono avere almeno agevolato la commissione del reato.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente esclusa dal giudice di merito l’aggravante, contestata con riferimento all’esercizio della professione di investigatore privato, evidenziando che l’attività compiuta dall’imputato, il quale si era limitato a fornire ed installare le apparecchiature utilizzate per la captazione, era da considerarsi come semplicemente prodromica rispetto all’uso di tali strumenti) .

Cassazione penale sez. V, 31/03/2015, n.33265

Attività dell’investigatore privato: in cosa con

siste?

L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.

 

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2014, n.3228

Investigatore privato e violazioni della deontologia dell’agente immobiliare

L’art. 13, par. 1, direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno non già l’obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all’obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali.

L’attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata, nel caso di specie quella di agente immobiliare, rientra nell’ambito della deroga di cui all’art. 13, par. 1, lett. d), direttiva n. 95/46.

 

Corte giustizia UE sez. III, 07/11/2013, n.473

È consentita la relazione dell’investigatore privato nel processo civile.

Nel processo civile può essere prodotta la relazione dell’investigatore privato costituendo scritto proveniente da un terzo a contenuto testimoniale e deve essere acquisito mediante prova orale o nelle forme ex art. 257 bis c.p.c. affinché acquisti valore probatorio, altrimenti si aggirerebbero le norme poste a garanzia dell’andamento processuale.

Tribunale Milano sez. IX, 08/04/2013

 

Privacy & Cookies Policy

Per IDFOX la privacy dei propri utenti è di primaria importanza. La presente Informativa sulla privacy definisce quali dati vengono raccolti e il modo in cui gli stessi vengono utilizzati, divulgati, trasferiti e/o archiviati. Questo Sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti secondo quanto stabilito da regolamento UE 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).

Titolare del trattamento

In caso di domande relative alla presente politica di privacy è possibile contattarci utilizzando le informazioni riportate di seguito:

IDFOX Via Luigi Razza, 4 – 20124 – Milano, Italia

Telefono: +39 02 344223 – Mail: max@idfox.it

Tipologie di Dati raccolti

Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, E-mail e varie tipologie di dati.

Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall'Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l'uso di questo Sito. L'eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l'Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto dall'Utente.

Il mancato conferimento da parte dell'Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questo Sito di erogare i propri servizi.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti

Modalità di trattamento: Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell'organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L'elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all'Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:

l'Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell'Utente o un'altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l'Utente non si opponga ("opt-out") a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l'Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali; il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

Luogo

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. I Dati Personali dell'Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l'Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l'Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.

L'Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell'Unione Europea o ad un'organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l'Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.

Periodo di conservazione

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Pertanto: I Dati Personali raccolti per scopi collegati all'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l'esecuzione di tale contratto. I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all'interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L'Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all'interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. Quando il trattamento è basato sul consenso dell'Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'autorità.

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

I Dati dell'Utente sono raccolti per consentire al sito di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Gestione indirizzi e invio di messaggi e-mail, Interazione con social network e piattaforme esterne, Commento dei contenuti e Statistica. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicate nelle sezioni specifiche di questo documento.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Contattare l'Utente

Mailing List o Newsletter (Questo Sito)

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l'indirizzo e-mail dell'Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi e-mail contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito. L'indirizzo e-mail dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questo Sito.

Dati personali raccolti: E-mail

Modulo di contatto o invio e-mail. L'Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto o inviando una comunicazione e-mail, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall'intestazione del modulo o dal contenuto della e-mail.

Dati personali raccolti: Nome, Cognome, E-mail

Gestione Indirizzi e invio Mail (newsletter)

Questi servizi consentono di gestire un database di contatti e-mail, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l'Utente. Questi servizi potrebbero inoltre, consentire di raccogliere dati relativi alla data e all'ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell'Utente, così come all'interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Protezione: Firewall, protezione antivirus e anti-malware

Questi servizi analizzano il traffico di questo sito web, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di bloccare tentativi di compromissione del sito web stesso.

Wordfence Security (Defiant Inc.)

Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell'Utente.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.("Google"). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

I servizi di statistica di Google Analytics inseriti su questo sito web sono in forma aggregata aggiungendo la direttiva IP Anonymize, si veda la parte relativa ai cookies in fondo a questo sito web.

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Contenuti su piattaforme esterne

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo Sito e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Video Youtube (Google Inc.)

Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Google Font (Google Inc.) Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

 

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Diritti dell'Utente

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, l'Utente ha il diritto di:

- revocare il consenso in ogni momento. L'Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

- opporsi al trattamento dei propri Dati. L'Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.

- accedere ai propri Dati. L'Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

- verificare e chiedere la rettificazione. L'Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l'aggiornamento o la correzione.

- ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l'Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

- ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l'Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.

- ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L'Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell'Utente, su un contratto di cui l'Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

- proporre reclamo. L'Utente può proporre un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell'interesse pubblico, nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell'Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

 

Cookie Policy

In linea con la legislazione Europea, vogliamo garantire che ogni utente del sito web comprenda cosa sono i cookie e per quale motivo vengono utilizzati, in modo che possa decidere consapevolmente se accettarne l'utilizzo o no. Un cookie è un piccolo file di testo contenente un numero di identificazione univoco che viene trasferito dal sito web sul disco rigido del computer attraverso un codice anonimo in grado di identificare il computer ma non l'utente e di monitorare passivamente le attività sul sito.

Cookie strettamente necessari, Cookie sulle prestazioni, Cookie funzionali, Cookie di profilazione.

Il sito web www.idfox.it utilizza solo le prime tre categorie di cookie, per i quali non è richiesto alcun consenso:

1. Cookie strettamente necessari: Questi cookie sono essenziali al fine di permettere la navigazione del sito web e l'utilizzo delle sue funzionalità, come ad esempio l'accesso ad alcune aree protette. Senza questi cookie, alcune funzionalità richieste come ad esempio il login al sito o la creazione di un carrello per lo shopping online non potrebbero essere fornite.

2. Cookie analitici: Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio quali pagine vengono visitate più spesso, e se gli utenti ricevono messaggi di errore da queste pagine. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore specifico. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzate unicamente per migliorare il funzionamento del sito web.

Questi cookie possono essere paragonati ai "cookie tecnici" quando in alternativa sono usati direttamente dall'amministratore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata oppure sono gestiti da terze parti e specifici mezzi sono adoperati per ridurre la capacità dei cookie di identificare gli utenti (per esempio, nascondendo una parte significativa dell'indirizzo IP) e ove la terza parte li utilizzi esclusivamente per la fornitura del servizio. Per esempio, esse archiviano i dati dei cookie separatamente senza incrociarli o arricchirli con altri dati personali disponibili.

3. Cookie funzionali: Questi cookie consentono al sito Web di ricordare le scelte che l'utente ha effettuato (come il vostro lo username, la vostra lingua o l'area geografica in cui vivete vive l'utente) al fine di ottimizzare e fornire funzionalità più avanzate. Questi cookie possono, inoltre, essere utilizzati per fornire funzionalità richieste dall'utente come ad esempio la visualizzazione di un video o la possibilità di commentare un blog. Queste informazioni raccolte dai cookie possono essere anonime e non devono tracciare la navigazione e le attività dell'utente su altri siti web.

Questi cookie possono anche essere definiti cookie tecnici.

I cookie sopra citati sono definiti persistenti e la loro durata è stabilita dal server al momento della loro creazione.

Gestire le preferenze sui cookie.

Alcuni dei cookie utilizzati sui nostri siti sono impostati da noi, mentre altri sono impostati da terze parti che erogano i servizi per conto nostro.

Cookie di terze parti.

Alcuni cookie di terze parti sono impostati da servizi contenuti sulle nostre pagine. Sono gestiti dagli operatori di quel servizio e non sono sotto il nostro controllo. Invitiamo l'utente a controllare la Privacy Policy e le istruzioni su come cancellare i cookie impostati da questi servizi ai link elencati nelle sezioni seguenti. Le terze parti hanno piena responsabilità dei cookie di terze parti.

www.idfox.it non accetta alcuna responsabilità per i contenuti e i cookie di link esterni, i quali possono subire modifiche senza preavviso da parte dei rispettivi operatori. Si fornisce all'utente gli scopi di utilizzo dei cookie delle terze parti e i link alle informative delle terze parti.

Nome cookie: _ga, _gid, _gat Durata: 2 anni, 24 ore, 1 minuto rispettivamente Provider: Google Analytics

Descrizione: I cookie di Google Analytics permettono di tracciare il comportamento degli utenti e di misurare la performance del sito. Per esempio, questi cookie distinguono tra utenti e sessioni e sono usati per calcolare le statistiche sui nuovi utenti e gli utenti di ritorno. Più informazioni: Link Google Analytics

Cookie di Google Analytics www.idfox.it include delle componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc ("Google"). Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo aggregato per monitorare e migliorare la performance dei nostri siti (cookie di analitici).

Come impostazione predefinita, Google Analytics usa i cookie per raccogliere e analizzare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito, compreso il loro indirizzo IP. Questa informazione è raccolta da Google Analytics, che la processa al fine di preparare dei report sulle attività degli utenti sul sito.

Questo sito:

- usa l'anonimizzazione tramite mascheramento dell'indirizzo IP, così che Google Analytics rimuova le ultime 8 cifre dell'indirizzo IP dell'utente prima di memorizzare o usare il dato;

- non utilizza e non permette l'utilizzo alle terze parti dello strumento di analisi di Google per tracciare o raccogliere informazioni o dati sensibili. L'uso di questi cookie è soggetto a restrizioni contrattuali con Google, in cui è richiamato l'impegno di Google a utilizzare questi cookie solo per la fornitura del servizio, ad archiviarli separatamente e a non "arricchirli" o "incrociarli" con le altre informazioni disponibili.

Continuando la navigazione su questo sito, l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie e dichiara di aver compreso la presente cookie policy.

Disabilitazione dei cookie

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire - ad esempio - che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.

La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento.

In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:

https://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Ulteriori informazioni sul trattamento

Difesa in giudizio

I Dati Personali dell'Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell'Utente. L'Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.

Informative specifiche

Su richiesta dell'Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati, potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l'indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Questo Sito non supporta le richieste "Do Not Track". Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l'Utente è tenuto a cessare l'utilizzo di questo Sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.

Informazioni su questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dati di Utilizzo

Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dal Sito (o dalle applicazioni di parti terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall'Utente che si connette al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all'itinerario seguito all'interno del Sito, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente.

Utente

L'individuo che utilizza questo Sito, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.

Interessato

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questo Sito.

Questo Sito

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.

Servizio

Il Servizio fornito da idfox.it così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito.

Unione Europea (o UE)

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all'Unione Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente idfox.it.

 

 

Contattaci

IDFOX Srl

Via Luigi Razza, 4 20124 Milano

Telefono +39 02344223

E-mail max@idfox.it

 

 

 

 

 

 

Professione Investigatore Privato; Detective Piruvato

 

 

Professione detective, come diventare investigatore privato

necessari per fornire consigli utili durante il tuo percorso lavorativo.

Se hai fiuto, intuito e passione per l’investigazione, il mestiere dell’investigatore privato o detective, per dirla all’inglese, fa al caso tuo. Le investigazioni sono un campo d’azione molto delicato, quindi è bene conoscere tutti i segreti che riguardano questo mestiere affascinante.

 

Come diventare investigatore privato: consigli pratici per aspiranti detective: La legislazione italiana in vigore descrive gli investigatori privati come coloro che possiedono una specifica licenza per poter svolgere questa attività. La loro figura è riconosciuta a livello nazionale, ed è soggetta a precise normative e leggi che ne regolamentano caratteristiche e competenze Art.134 Legge del TULPS.

Cenni di storia

All’inizio del XX secolo, le leggi che delimitavano la figura del detective erano le stesse poste a regolamentare gli istituti di vigilanza. Successivamente, nel 1926, vi fu una regolamentazione ancora più specifica che delineava le caratteristiche specifiche degli investigatori privati. Si gettarono così le basi per il concetto di “licenza”, ovvero di un documento formale appositamente rilasciato dalle prefetture necessario per poter esercitare questa professione.

A questa rudimentale legislazione si affiancarono, nel 1989, nuove disposizioni con il fine di regolamentare ancora di più questa attività. Le nuove leggi prevedevano come requisito il possesso di specifiche abilità professionali, ulteriormente definite dai decreti del 2010 e 2011. L’investigatore privato diventa quindi una figura professionale a tutti gli effetti, regolarmente normata ai sensi di legge.

La classificazione odierna riguardante la figura dell’investigatore privato

Con gli ultimi decreti si è voluto suddividere la professione di investigatore privato secondo precisi crismi, stabilendo requisiti e funzioni di ciascuna categoria. In particolare, esistono quattro differenti tipologie di investigatori privati:

* Investigatori titolari: in possesso di licenza, gli investigatori privati titolari possono esercitare la professione in maniera autonoma e aprire la loro agenzia investigativa con la possibilità di assumere investigatori autorizzati dipendenti.

* Investigatori dipendenti: non possono esercitare in maniera indipendente, ma possono essere assunti e collaborare con un investigatore privato titolare o con una agenzia investigativa riconosciuta.

* Informatori commerciali titolari: si occupano di investigazione relativamente agli ambiti aziendale e commerciale. Possono investigare sui comportamenti di alcuni dipendenti, proteggere brevetti e copyright, e investigare perdite di denaro inusuali. Possono esercitare la professione autonomamente o aprire la loro agenzia assumendo informatori dipendenti.

* Informatori commerciali dipendenti: non possono esercitare in maniera indipendente, ma possono prestare i loro servigi presso una agenzia riconosciuta o presso un informatore commerciale indipendente.

Chi fa cosa? La distinzione tra investigatori privati e informatori commerciali

Se hai deciso di intraprendere questa professione, la prima cosa che dovrai decidere è che tipo di figura investigativa vorrai diventare. Da questa scelta dipenderanno i requisiti necessari per poter svolgere la tua attività entro i limiti imposti dalla legge. Per renderti più semplice la decisione, puoi leggere le righe che seguono.

La differenza tra investigatori privati e informatori commerciali è netta. Se i primi si occupano principalmente della sfera privata e della vita civile, gli informatori commerciali sono specializzati nel lavorare con aziende e imprese, che possono richiedere i loro servigi in una serie di circostanze. Gli informatori si occupano di raccogliere ed organizzare dati, di verificare la veridicità dei bilanci, di investigare i debitori, e di altre attività che aiutano i proprietari di azienda nella gestione delle loro imprese.

Le mansioni degli investigatori e degli informatori

In maniera ancora più specifica, vediamo quali sono le varie mansioni svolte dagli investigatori privati e dagli informatori commerciali.

* Nel privato: si tratta di ottenere e organizzare le informazioni per conto di cittadini privati, ad esempio in funzione di una loro tutela legale. Possono essere informazioni che riguardano la sfera matrimoniale e familiare, ma anche patrimoniale e riguardanti l’eredità. Ancora, possono essere indagini volte a scovare indizi e prove da utilizzarsi nel corso di una disputa legale.

* Per le aziende: si tratta di collaborare con entità e società pubbliche e private con il fine di raccogliere informazioni che possano rendersi utili per tutelare i diritti, solitamente in sede legale. Si tratta spesso di casi in cui le aziende vogliono tutelare i dipartimenti di ricerca e sviluppo, i brevetti, ed altri beni definiti immateriali. A volte si indaga la fedeltà e la correttezza dei lavoratori dipendenti per evitare casi di fuga di informazioni sensibili.

* Per i bilanci: gli imprenditori possono aver bisogno di indagare su mancanze a livello contabile, sparizioni e differenze negli inventari, o anche semplicemente di controllare le eventualità di taccheggio (furto in negozio).

* Per la raccolta di informazioni commerciali: gli investigatori collaborano con enti privati (ma anche pubblici) per raccogliere ed analizzare dati di tipo industriale, economico, produttivo e finanziario, sempre rispettando le normative sulla privacy vigenti.

Gli investigatori privati o gli informatori commerciali ottengono questi dati attraverso una serie di attività normate ai sensi di legge, e quindi autorizzate. Si tratta degli appostamenti, dei pedinamenti, della documentazione audio e video reperita, ma anche delle informazioni ottenute con la localizzazione satellitare.

Leggi anche:

* Scienze investigative: sbocchi lavorativi e opportunità

* Criminologia: sbocchi lavorativi e percorsi di studio

Requisiti relativi agli investigatori e informatori commerciali

Esistono specifici requisiti per poter esercitare queste professioni, stabiliti ai sensi di legge. Vediamo quindi quali requisiti devi avere per intraprendere questa carriera.

Investigatori privati titolari

Come abbiamo detto in precedenza, gli investigatori privati titolari operano nel campo del privato e possono farlo in maniera indipendente. Per poterlo fare, devono dimostrare di:

* Essere in possesso di una delle seguenti lauree triennali: Psicologia Forense, Scienze Politiche, Scienze dell’Investigazione, Economia; alternativamente devono avere una laurea in Giurisprudenza.

* Aver praticato un tirocinio di almeno 3 anni come lavoratori dipendenti presso un investigatore privato autorizzato da un minimo di 5 anni, al termine del quale l’investigatore autorizzato rilascerà un certificato di esito positivo.

* Aver frequentato con successo i corsi organizzati da Università e centri di formazione riconosciuti dal Ministero dell’Interno.

* Oppure: aver lavorato come investigatori presso le forze di polizia per almeno 5 anni e aver lasciato senza demerito il periodo di servizio da un massimo di 4 anni.

Investigatori privati dipendenti

Ecco invece i requisiti per gli investigatori che vogliono esercitare la professione come dipendenti:

* Diploma di scuola media superiore.

* Tirocinio di 3 anni e almeno 80 ore mensili presso un investigatore privato titolare che abbia esercitato la professione ai sensi di legge per almeno 5 anni.

* Aver preso parte a corsi specifici presso Università o altri centri di formazione professionale certificati.

* In alternativa: aver lavorato come investigatori presso le forze di polizia per almeno 5 anni e aver lasciato senza demerito il periodo di servizio da un massimo di 4 anni.

Informatori commerciali titolari

Per questa particolare specializzazione i prerequisiti sono simili a quelli delle voci precedenti. È quindi necessario:

* Aver conseguito una laurea triennale in Psicologia Forense, Scienze Politiche, Economia, Scienze dell’Investigazione o Scienze Politiche.

* In alternativa: essere stati titolari di impresa individuale o amministratori di società per un minimo di 3 anni e da non più di 5 anni.

Informatori dipendenti

Per gli informatori dipendenti, questi sono i requisiti:

* Aver conseguito un diploma di scuola media superiore.

* Aver svolto una attività di praticantato per almeno 3 anni presso un informatore commerciale con almeno 5 anni di servizio autorizzato.

* Aver partecipato a corsi specifici presso Università o centri di formazione riconosciuti.

* In alternativa: aver lavorato come investigatori presso le forze di polizia per almeno 5 anni e aver lasciato senza demerito il periodo di servizio da un massimo di 4 anni.

Leggi anche:

* Quali sono i lavori statali? Professioni e settori di pubblico impiego

* Come diventare libero professionista

Come ottenere la licenza di esercizio

Una volta soddisfatti i requisiti stabiliti nei paragrafi precedenti, se vuoi diventare investigatore o informatore autonomo dovrai rivolgerti ad una prefettura per conseguire la tua licenza.

Richiedere e rinnovare la licenza

Per i primi 5 anni dal suo conseguimento, il rinnovo della licenza sarà effettuabile su base triennale e dipenderà dall’avvenuta frequentazione di corsi di perfezionamento e aggiornamento. La licenza degli investigatori dipendenti è invece subordinata a quella del titolare dell’istituto.

Da presentarsi alla prefettura al momento di richiedere la licenza, devi redigere un progetto tecnico che includa i seguenti dettagli:

* Sede e sedi satellite (non è possibile stabilire la sede presso il proprio domicilio o presso uno studio legale già esistente).

* Personale impiegato.

* Attestati circa i requisiti.

* Deposito o cauzione (in caso di investigazioni il deposito ammonta a 20.000 euro; se si tratta di informazioni commerciali il deposito raddoppia e corrisponde a 40.000 euro; per le sedi secondarie il deposito è di 10.000 euro; si aggiungono 5.000 euro per ogni voce o tipologia di servizio scelta).

Leggi anche:

* Come diventare criminologo: percorso di studi, opportunità e guadagni

così i datori di lavoro potranno trovarti

Ultime considerazioni per esercitare come investigatori privati

Ottenuta la licenza di esercizio, assicurati che non ti venga revocata seguendo questi semplici passaggi:

Esponi il tuo tariffario bene in vista

Ricorda che devi obbligatoriamente esporre in maniera permanente il tariffario relativo a tutte le prestazioni che svolgi. Non potrai svolgere mansioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel tariffario o ricevere compensi più alti, e non potrai inoltre ricevere pagamenti da persone sprovviste di documenti identificativi.

Mantieni un registro di polizia

Si tratta di un documento che riporta i dati dei tuoi clienti e dei soggetti delle indagini. Devi conservare tale registro per almeno 5 anni e devi mostrarlo alle forze dell’ordine ogni qual volta ti venga richiesto.

Munisciti di tesserino identificativo

Dovrai munirti di tesserino identificativo elettronico, ovvero un chip contenente tutti i tuoi dati identificativi secondo il modello stabilito dal Ministero dell’Interno.

Ora che sai come diventare un investigatore privato, quale ruolo svolge, in che contesto opera e quali competenze deve possedere questa figura professionale, puoi decidere se questa professione fa per te.

Per altre idee e spunti interessanti sull'inserimento nel mondo del lavoro, puoi consultare la Guida alla carriera  che, fra le altre, offre sezioni dedicate a Trovare lavoro, CV e lettere di presentazione e Crescita professionale.

SEGRETO PROFESSIONALE, INVESTIGATORE PRIVATO

Investigatore privato, segreto d’ufficio!!! Molto spesso mi viene chiesto se le informazioni in possesso dell’investigatore privato siano coperte dal segreto e in tal caso a chi possono essere rese ostensibili.

È di sicuro ausilio il testo letterale dell’art. 622. C.p. il quale prevede che “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30,00  a € 516.”

Atteso quanto espresso dalla norma sopra citata, si può certamente affermare che l’attività posta in essere dall’investigatore privato ricada indiscutibilmente in questo disposto normativo e ciò anche per costante giurisprudenza.

In questa direzione appare utile riportare uno stralcio della sentenza della Cassazione Sez. VI n. 8635/1996 la quale afferma che “l’art. 622 c.p. deve essere riferito a notizie apprese per ragioni d’ufficio e riflettenti situazioni soggettive di privati e delle quali colui che di esse è depositario in virtù di un suo status professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare la riservatezza”.

Inoltre la normativa del codice penale citata, va letta in combinato disposto con l’art. 200 c.p.p. il quale prevede al suo primo comma che “Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:

1. a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;

2. b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

[……]

Tale disposizione quindi afferma incontrovertibilmente che l’investigatore privato non può essere costretto a testimoniare in forza della norma sopra citata e qualora decidesse comunque di farlo, dovrebbe chiedere il consenso da parte del proprio committente dell’indagine a cu si riferisce la testimonianza per evitare di consumare il reato di cui all’art. 622 c.p..

Premesso quanto sopra premesso, si deve anche rilevare che il reato di cui oggi ci occupiamo si consuma quando la rilevazione delle informazioni, coperte dalla riservatezza, vengano comunicate a terzi estranei “senza giusta causa”.

Pertanto se il richiedente è un’agente di polizia che vuole conferire con l’investigatore privato in quanto dallo stesso vuole raccogliere delle “sommarie informazioni” (come previsto dall’art. 351 c.p.p.), allora ben si può affermare che sussistite una giusta causa (giudiziaria) che permette all’investigatore privato di conferire con l’agente di P.S. e quindi di rilevare i contenuti di un’indagine.

Investigatore privato, un mestiere complicato.

Categoria: News02/03/2023

 

GPS E INVESTIGATORE PRIVATO

INVESTIGATORE PRIVATO CON Il GPS. Volendo fare il punto sulla liceità dell’utilizzo del c.d. GPS (Global Positioning System), in primis è necessario chiarire che lo stesso viene utilizzato per seguire i movimenti sul territorio di una persona, per localizzarla, e dunque per controllare a distanza non il flusso delle comunicazioni che la stessa invii o riceva, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento.

Tale tipo di attività costituisce una modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento e, come tale, rientra nei mezzi di ricerca della prova cosiddetti ‘atipici’ o innominati.

Non vi sono specifiche norme sul punto – ad eccezione di quanto previsto nel D.M. 269/2010 – e la giurisprudenza esistente si riferisce quasi esclusivamente all’utilizzo del GPS da parte della polizia giudiziaria.

Il DM 269/2010, all’art. 5 comma 2, prevede espressamente che “i soggetti autorizzati possono svolgere (omissis) attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.

Ogni qualvolta, quindi, si colgano informazioni relative alla posizione di un veicolo posto sulla pubblica via, il pedinamento elettronico mediante l’utilizzo del GPS è perfettamente lecito.

Tutto ciò per quanto riguarda una responsabilità prettamente penale dell’investigatore.

Altro aspetto da tenere in considerazione è quello del diritto alla riservatezza della persona oggetto di indagine.

I dati relativi alla localizzazione del veicolo e al tragitto dello stesso riguardano, infatti, una persona fisica identificata o identificabile e la legittimità del trattamento di questi dati deve superare il vaglio di un bilanciamento tra il diritto di difesa e le altre fondamentali libertà individuali (quale ad esempio il diritto alla riservatezza).

Il trattamento dei dati raccolti deve pertanto essere conforme al GDPR 679/2016, con particolare riferimento alla finalità, ai tempi di conservazione e alle modalità di diffusione delle informazioni raccolte.

Nonostante siano state sollevate diverse questioni in relazione all’utilizzo del GPS, ad oggi si può dire che l’uso di suddetto strumento è legittimo; è però necessario che i dati siano raccolti e trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’indagine, e con il solo fine di tutelare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Stante un trattamento dei dati personali della persona sottoposta all’indagine, conforme al GDPR 679/2016, l’investigatore privato sarà assolutamente legittimato ad utilizzare il GPS nello svolgimento della propria attività, in quanto, per un verso, ciò non implica alcuna violazione del domicilio o della privata dimora di terzi e, per l’altro, non interferisce in alcun modo con il diritto alla riservatezza nell’ambito delle comunicazioni (non si tratta di intercettazione di comunicazioni).

 

 

  • 29/03/2024
© Copyright  2024 Milano-Investigatore Privato - Costi e Preventivo-Tariffario Autorizzato. All rights reserved. | P.I. 09741640966 | powered by Register.it - Disclaimer